La pubblicazione di una nuova edizione di una norma tecnica deve essere sempre oggetto di particolare attenzione: da un lato, per via della delicatezza e criticità che tramite la norma si vogliono andare a regolamentare, dall'altro per la funzione di uniformità e riferimento che la stessa norma ricopre nei confronti delle aziende e dei consumatori nonché di tutti gli altri stakeholders interessati.
Quando la CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, cioè l'autorevole ente di normazione italiano in tale campo, rilascia un aggiornamento risulta quindi importante comprendere i cambiamenti in atto, tenendo conto che probabilmente alle aziende sarà richiesto (o meglio, raccomandato) di applicare un grado ancora maggiore di rigore organizzativo per gestire un'attività, in questo caso a rischio anche molto rilevante, come i lavori su impianti elettrici, cioè operazioni ed attività di lavoro su impianti elettrici o ad essi connesse, oggi regolamentate dalla nuova CEI 11-27 2021.
In tal modo si consolida la funzione di strumento univoco e codificato finalizzato a soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea.
La nuova norma si applica agli impianti (fissi, mobili, permanenti e provvisori) con qualunque livello di tensione per i quali vengono fornite prescrizioni di sicurezza aggiornate, in particolare sotto forma di procedure di lavoro e di esercizio durante i lavori o durante la manutenzione.
Riteniamo dunque importante ripercorrere in modo ragionato le novità suddette, mediante un duplice intervento (in due articoli che verranno pubblicati in tempi successivi) che punta ad illustrare i cambiamenti dal punto di vista delle figure coinvolte e dei compiti ad esse affidati, del campo di applicazione (comprese le eventuali esclusioni) e sulle modalità di organizzazione pratica degli interventi.
Iniziamo con la prima parte che affronterà:

ATTRIBUZIONI E REQUISITI DELLE FIGURE PROFESSIONALI: PRINCIPALI NOVITA'

La norma relativa ai cosiddetti "Lavori su impianti elettrici", edizione 2021, rappresenta l'aggiornamento della omonima versione del 2014 con alcune modifiche ed integrazioni di rilievo.
Con particolare riferimento alle specifiche figure previste, alle loro attribuzioni ed ai relativi requisiti professionali e formativi, si riscontrano i seguenti interessanti aggiornamenti.

In merito al Responsabile Impianto (RI), nella definizione riportata all'interno del paragrafo "3.2 Figure professionali" emerge in modo chiaro il principio secondo il quale il ruolo di questa figura è tale "durante l'attività lavorativa".
Il RI è infatti ora definito come "Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante l'attività lavorativa"; in precedenza lo stesso ruolo appariva più genericamente legato alla "conduzione dell'impianto", senza un chiaro riferimento alla effettiva esecuzione dei lavori.
La norma ribadisce tra l'altro, con specifica nota, che il RI dovrà necessariamente essere individuato come PES, ovvero Persona Esperta allo svolgimento di lavori elettrici. L'attribuzione di PES non riguarda le sole figure operative, ma è estesa anche all'ulteriore personale tecnico che, pur non avendo un ruolo operativo nello svolgimento dei lavori elettrici, è coinvolto nel processo di realizzazione dei lavori.

La cosiddetta URL, ovvero Unità Responsabile della Realizzazione del lavoro chiamata a garantire la sussistenza delle adeguate condizioni organizzative e tecniche "a monte", ha ora esplicitamente la responsabilità di "preparare" ed anche di "eseguire il lavoro".
Anche in tale caso dunque la norma pone l'accento sul ruolo operativo affidato a tale Unità (o meglio, del responsabile dell'Unità stessa) indicando che ad essa è demandato appunto l'incarico complessivo dell'esecuzione del lavoro, non solo della sua preparazione.
Questa modifica e precisazione della norma può essere intesa come volontà di maggiore coinvolgimento nel mantenimento di un adeguato controllo circa l'effettivo operato delle figure (a partire dal RI specificamente delegato) che si occupano attivamente dell'organizzazione e dell'esecuzione dei lavori, risultando quindi rilevante in chiave di vigilanza e supervisione operativa richiesta nella gestione delle attività.

In merito ai requisiti del personale incaricato dei lavori elettrici, nell'ambito del paragrafo "4.2.2 Valutazione del personale" viene poi esplicitata la condizione di "conoscenza di base dell'elettrotecnica", sostituendo la più generica richiesta di "conoscenza dell'elettricità".
Ovviamente la conoscenza di base dell'elettrotecnica presuppone un curriculum idoneo (es. corso e/o diploma professionale, esame universitario etc.). È più difficile, seppure non possa essere del tutto escluso, poter dimostrare che tale conoscenza derivi dalla semplice esperienza (peraltro condizione comunque richiesta al punto successivo).

All'interno del paragrafo relativo ai requisiti formativi (4.15.5) sono contenute le novità più rilevanti.
Innanzitutto, per quanto riguarda il cosiddetto "Livello 1B – Conoscenze e capacità per l'operatività" è esplicitamente indicata la necessità che l'azione formativa comprenda anche l'addestramento operativo, le simulazioni, l'affiancamento (e/o altre iniziative utili non meglio specificate), oltre a corsi frontali o a distanza per le parti teoriche.
Inoltre in materia di formazione viene chiarito che:

  • tutte le attività formative devono essere documentate ed oggetto di "valutazione dei risultati raggiunti" e dunque dell'efficacia della formazione stessa;
  • la durata ed il livello dell'attività formativa deve essere modulato in base alla preparazione scolastica, all'esperienza ed alla complessità dei lavori, quindi alle relative conoscenze ritenute necessarie per tali lavori;
  • è il datore di lavoro che definisce la complessità dei lavori sullabase della quale il soggetto formatore dovrà preparare i contenuti ed indicare la durata dei corsi.

L'esplicito coinvolgimento del Datore di Lavoro nel definire la complessità dei lavori, sulla base dei quali tarare contenuti e durata del corso insieme al soggetto formatore, costituisce una novità estremamente rilevante.

La formazione dovrà conseguentemente essere aggiornata (almeno) ogni 5 anni per un totale di almeno 4 ore, trattando argomenti specifici e relativi all'ambito operativo dei discenti. Si tratta, di fatto, di una progettazione dei corsi assimilabile alla formazione specifica dei lavoratori e che preveda una fase addestrativa.

Infine si evidenzia per completezza che all'interno del paragrafo 6.3.2.1 vengono dati alcuni riferimenti al Datore di Lavoro per la valutazione dei singoli lavoratori dipendentiai quali affidare ruoli e compiti in materia di lavori elettrici; in particolare egli può fare riferimento a:

  • attività lavorative e formative pregresse;
  • attestazione relativa alla frequenza di corsi su argomenti trattati dalla stessa norma CEI 11 27, con valutazione finale da parte dello stesso ente che ha erogato il corso;
  • formazione svolta in ambito aziendale evidentemente in merito alle specifiche tematiche.

A cura della Redazione CEPER.